Monopattino elettrico vs scooter: differenze, utilizzi, sicurezza e normativa italiana
Quando si parla di e-scooter il consumatore potrebbe confondersi tra le diverse tipologie di veicoli che contraddistinguono la gamma della e-mobility. Precisiamo subito che lo scooter elettrico non è diverso da un classico scooter con propulsione termica. Tuttavia, sia l’e-scooter che lo scooter elettrico sono veicoli che possono rinnovare la mobilità in ottica green, ma per legge esistono alcune differenze. La seconda riguarda le possibilità e i luoghi in cui questi veicoli possono circolare.
Per poter utilizzare questa tipologia di veicolo, infatti, bisogna avere un’età superiore ai 14 anni. Il fatto che non sia previsto il conseguimento di una patente non significa che la guida di questi veicoli sia senza regole. Il guidatore deve condurre il monopattino, reggendolo con entrambe le mani. Si può spostare una delle mani dal manubrio solo quando si deve effettuare una manovra. Infine, i monopattini non possono circolare sui marciapiedi, né essere parcheggiati anarchicamente in strada. Infine, per gli scooter di categoria L3e o L4e, è necessaria la patente A. A quest’ultima si può accedere dai 24 anni in poi oppure a 20 anni.
Requisiti per la conduzione dei monopattini elettrici
Ai sensi dell’art. 1, c. 75-octies, della Legge n. 160/2019, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Per la conduzione degli stessi non necessita pertanto alcun titolo di abilitazione alla guida, essendo sufficiente il requisito dell’età e l’obbligo di indossare un “idoneo casco protettivo” per i conducenti di età inferiore a 18. Resta esclusa la patente anche nel caso in cui il monopattino superi la potenza prevista: non può essere, infatti, considerato ciclomotore perché non ha posto a sedere, fatto salvo la presenza di sellino di altezza superiore a 540 mm dal suolo.
Caratteristiche dimensionali e marcatura
Non essendo stato ancora disposto nulla in ordine alle caratteristiche dimensionali, non si può che fare riferimento a quanto indicato dall’art. 50 del c.d.s.: non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza. L’obbligo della marcatura CE, già previsto dal D.M. 229/2016, viene tuttavia ripreso al successivo punto f) come requisito essenziale per la circolazione. Il marchio CE attesta che il prodotto è stato valutato dal produttore e che si ritiene rispetti i requisiti previsti dall’UE in materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente. È richiesto per i prodotti realizzati ovunque nel mondo e commercializzati all'interno dell'UE. La marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo grafico previsto dall’allegato III della direttiva 2006/42/CE. Il marchio deve essere visibile, leggibile e indelebile. Deve essere costituito dalle iniziali "CE"; entrambe le lettere devono avere la stessa dimensione verticale e non devono essere inferiori a 5 mm.
Potenza nominale continua: Il limite a 500 W di potenza nominale continua del motore elettrico, già previsto dal D.M. 229/2019 è ripreso dal comma 75, lett. c) L. 160/2019. Segnalatore acustico: per quanto riguarda il segnalatore acustico è necessario fare riferimento al D.M. 229/2019 e al 1° comma dell’art. 68 del c.d.s. Ciò nonostante il comma 75 lo elenca tra i requisiti previsti per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. Dispositivi di segnalazione visiva: secondo quanto previsto dal comma 75-sexies, per poter circolare anche negli orari e nelle condizioni che richiedono illuminazione, i monopattini elettrici devono essere provvisti di: luce anteriore bianca o gialla fissa; posteriore di catadiottri rossi e di luce rossa fissa. Per quanto riguarda gli indicatori luminosi di svolta, la L. 15/2022 ha prorogato al 30 settembre 2022 l’obbligo di commercializzazione di monopattini elettrici muniti di tali dispositivi. Per quelli già in circolazione è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024. La mancanza di tali ultimi dispositivi, tuttavia, non è oggetto di sanzione amministrativa.
Sosta, posti a sedere e frenatura
Il decreto limita l’utilizzo dei monopattini elettrici esclusivamente con postura in piedi e, pertanto, non possono essere dotati di posto a sedere. Il comma 75, al punto b), prevede l’assenza di posti a sedere. Per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) n. 168/2013 relativo alle caratteristiche dei veicoli della categoria internazionale L, i monopattini muniti di sellino o analogo dispositivo per guidare seduto o con sedile di altezza superiore a 540 mm dal suolo, devono essere considerati ciclomotori o motocicli quando vengono accertate violazioni che riguardano la non conformità del veicolo. Dispositivi di frenatura: l’art. 68 del c.d.s. prevede dispositivi indipendenti di frenatura su entrambe le ruote. Tuttavia, con le novità introdotte dalla L. 15/2022, a decorrere dal 30 settembre 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di freno su entrambe le ruote, prorogando il precedente termine del 1° luglio imposto dalla legge 156/2021. Per quelli già in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.
Circolazione, trasporto e traino
Circolazione: a decorrere dal 1° marzo 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare nei centri abitati sulle strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h, nelle aree pedonali, sui percorsi pedonali e ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle strade a priorità ciclabile, ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi; fuori dai centri abitati, esclusivamente piste ciclabili; itinerari ciclopedonali; corsie ciclabili; strade riservate ai velocipedi con apposito provvedimento. Sul marciapiede è consentita solo la conduzione a mano (c. 75-undecies). Uso del giubbotto retroriflettente: per ragioni di sicurezza, il comma 9-bis dell’art. 182 del Codice della Strada prevede l’obbligo, per i conducenti di velocipedi, e pertanto anche gli utilizzatori dei monopattini elettrici, di indossare un giubbotto o bretelle retroriflettenti ad alta visibilità da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo sorgere, e nelle gallerie sempre.
Uso dei dispositivi visivi e di illuminazione: l’art. 75-sexies dispone per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica l’uso dei previsti dispositivi di segnalazione visiva, accesi e ben funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurità; di giorno, qualora le condizioni lo richiedano. Velocità consentita: il vigente comma 75-quaterdecies fissa i limiti di velocità: 6 km/h nelle aree pedonali; 20 km/h negli altri casi ove è consentita la circolazione (strade urbane fino a 50 km/h, percorsi pedonali e ciclabili, corsie ciclabili, strade a priorità ciclabile, piste ciclabili in sede propria e corsia riservata; dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi).
Regolatore di velocità: la legge rimanda al d.m. 229/2019 per la regolazione della velocità massima (in particolare, fino a 20 km/h con regolatore di velocità configurabile). Le modifiche del Milleproroghe 2020 hanno escluso i monopattini dalla sperimentazione e hanno fissato limiti di 25 km/h sulla carreggiata e 6 km/h nelle aree pedonali, mentre per le piste ciclabili si applicano i limiti della strada di riferimento salvo diversa segnalazione.
Casco e assicurazione: il comma 75-novies prevede che i conducenti di età inferiore a diciotto anni abbiano l’obbligo di indossare un casco conforme alle norme UNI EN 1078 o UNI EN 1080. Sosta e area di parcheggio: salvo aree comunali specifiche, è vietato sostare sui marciapiedi; i comuni possono individuare aree di sosta dedicate ai monopattini, anche senza segnaletica, purché siano consultabili nel sito comunale. RC: l’assicurazione RC non è obbligatoria per i monopattini privati, ma è prevista una fase istruttoria per valutare l’introduzione dell’obbligo per danni a terzi; l’assicurazione è obbligatoria per i servizi di noleggio.
Normativa dello scooter elettrico rispetto allo scooter a motore
Qual è la normativa per lo scooter elettrico? È necessario distinguere tra ciclomotore, motociclo e L3e/L4e. Per guidare uno scooter elettrico si può necessitare della patente AM o A1 per i ciclomotori (L1e o L2e) e della patente A2 per motocicli (L3e/L4e). Il casco è obbligatorio per tutti, compatibile con l’uso motociclistico. Lo scooter deve essere immatricolato, dotato di targa, certificato di circolazione e assicurazione. Accessori obbligatori includono cavalletto, specchietto retrovisore e clacson. In caso di circolazione su aree pubbliche senza targa, è previsto fermo amministrativo e multa; senza assicurazione, sequestro e sanzione. Le nuove norme mirano a una mobilità sicura e conforme alle esigenze urbane, con incentivi ECOBONUS per l’acquisto di scooter elettrici conformi alle regole.
La differenza pratica tra scooter a motore ed elettrico risiede in autonomia, costo iniziale, manutenzione e impatto ambientale. Gli scooter a motore offrono generalmente autonomie maggiori e velocità superiori, ma i costi operativi possono essere più elevati e l’impatto ambientale maggiore. Gli scooter elettrici offrono costi d’ingresso più bassi, costi di ricarica contenuti e minore inquinamento; richiedono attenzione particolare alla batteria e alle condizioni di ricarica. In ambito urbano, lo spazio di stoccaggio e la portabilità sono spesso migliori con gli scooter elettrici, molti modelli essendo pieghevoli e leggeri.
Indipendentemente dalla scelta, prima di acquistare è fondamentale verificare le leggi locali. La normativa italiana per i monopattini e gli scooter elettrici ha subito significative modifiche con l’obiettivo di una mobilità più sicura e sostenibile, includendo obblighi di casco, indicatori di direzione, luci, freni su entrambe le ruote, segnali acustici e visivi e limiti di velocità specifici per le diverse aree di circolazione.

Stretta sui monopattini: dal 16 maggio l’obbligo di targa e assicurazione - Unomattina 25/03/2026
Se vuoi capire quale veicolo si adatta meglio al tuo stile di guida, considera tre elementi chiave: autonomia reale, potenza del motore e sistema frenante. La scelta tra monopattino e scooter dipende da: budget, tipo di percorso, necessità ambientali e disponibilità alla manutenzione. In ambito urbano, i vantaggi dei monopattini includono facilità di parcheggio e uso intensivo in aree trafficate, mentre gli scooter offrono maggiore autonomia per viaggi più lunghi e terreni impegnativi.
Le nuove norme hanno introdotto una visione integrata della mobilità leggera, favorendo soluzioni green, sicurezza e accessibilità. Scegliere tra monopattino elettrico e scooter significa bilanciare esigenze quotidiane con requisiti di conformità normativa e sicurezza personale.
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