Monopattino con scritte informazioni: norme, caratteristiche e adempimenti in organico quadro normativo
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sono soggetti a un insieme di requisiti e norme che ne regolano l’uso, la circolazione, la sicurezza e la gestione amministrativa. Di seguito viene ricostruito in modo organico l’insieme delle disposizioni dalla normativa vigente, integrando elementi chiave come età minima, requisiti di sicurezza, marcatura CE, dispositivi di segnalazione luminosa e acustica, frenatura, uso del casco, sosta, assicurazione e nuove procedure legate ai contrassegni identificativi.
Requisiti per conduzione e limiti di età
Ai sensi dell’art. 1, c. 75-octies, della Legge n. 160/2019, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Per la conduzione non è richiesto alcun titolo di abilitazione, con l’eccezione dell’obbligo di casco per conducenti di età inferiore a 18. Resta esclusa la patente anche nel caso in cui il monopattino superi la potenza prevista, non potendo essere considerato ciclomotore perché non ha posto a sedere, salvo la presenza di sellino ad altezza superiore a 540 mm dal suolo.
Dimensioni, marcatura CE e potenza
Non essendo ancora stato disposto nulla in ordine alle caratteristiche dimensionali, si può far riferimento a quanto indicato dall’art. 50 del c.d.s.: larghezza non oltre 1,30 m, lunghezza non oltre 3,5 m e altezza non oltre 2,20 m. L’obbligo di marcatura CE, previsto dal D.M. 229/2016 e richiamato dalla L. 160/2019, è ribadito come requisito essenziale per la circolazione; la marcatura CE attesta la conformità ai requisiti UE di sicurezza, salute e tutela ambientale. La potenza nominale continua non deve superare 500 W.
Dispositivi di segnalazione visiva e sonora
Per i dispositivi di segnalazione visiva, il monito prevede luce anteriore bianca o gialla fissa, catadiottri rossi posteriori e luce rossa fissa. Il segnalatore acustico è disciplinato dal D.M. 229/2019 e dall’art. 68 del c.d.s., ma resta tra i requisiti previsti dal comma 75 per i monopattini elettrici. Inoltre, la normativa richiama l’obbligo di indicatori luminosi di svolta che, per quelli già in circolazione, hanno scadenza di adeguamento entro il 1° gennaio 2024, con la mancanza non soggetta a sanzione amministrativa.
Posto a sedere, frenatura e trasporto
Il decreto limita l’uso dei monopattini elettrici alla postura in piedi; non sono ammessi posti a sedere, salvo la condizione che lo sellino superi i 540 mm dal suolo, nel qual caso si classifica come ciclomotore/motociclo in caso di violazioni di conformità. Sul piano frenante, l’art. 68 del c.d.s. prevede dispositivi indipendenti su entrambe le ruote; la L. 15/2022 impone frenatura su entrambe le ruote a decorrere dal 30 settembre 2022, con adeguamento entro il 1° gennaio 2024 per i modelli già circolanti. Il trasporto di passeggeri, oggetti, animali o traino è vietato.
Circolazione e luoghi di circolazione
Con modifiche della legge 15/2022, dal 1° marzo 2022 i monopattini possono circolare in centri abitati su strade con limite di velocità non superiore a 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, corsie ciclabili, strade a priorità ciclabile, piste ciclabili in sede propria e corsie riservate, ovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Fuori dai centri abitati, sono ammessi solo su piste ciclabili, itinerari ciclopedonali e corsie ciclabili, con ulteriori autorizzazioni del gestore della strada. Nei marciapiedi è ammessa esclusivamente la conduzione a mano.
Uso del giubbotto retroriflettente e illuminazione
Per ragioni di sicurezza, i conducenti che circolano fuori dai centri abitati di sera o in condizioni di oscurità devono indossare un giubotto retroriflettente ad alta visibilità (o bretelle). L’uso dei dispositivi di segnalazione visiva è obbligatorio da mezz’ora dopo il tramonto fino all’alba, e durante tutto il periodo di oscurità all’interno di gallerie. La normativa prevede anche l’obbligo di giubotti ad alta visibilità durante l’oscurità.
Velocità massima e regolazione di velocità
La velocità massima è stata definita nel tempo dal d.m. 229/2019 e dalle successive modifiche. Il presente testo riporta che la velocità non può superare 25 km/h sulla carreggiata, e 6 km/h nelle aree pedonali, con ulteriori limiti specifici per piste ciclabili e percorsi autorizzati. Il regolatore di velocità è obbligatorio per dispositivi che superano i 20 km/h nelle fasi di sperimentazione e per l’uso in aree pedonali. Per piste ciclabili, la circolazione è regolata dalle condizioni della strada e dalle sanzioni per il superamento dei limiti.
Casco, sosta e assicurazione
Per conducenti sotto i 18 anni, è obbligatorio l’uso di casco conforme UNI EN 1078 o UNI EN 1080. La dichiarazione di conformità del costruttore alle norme UNI EN 1078/1080 è necessaria, anche se non è richiesta omologazione formale. Per quanto riguarda la sosta, al di fuori delle aree comunali designate, è vietato sostare sui marciapiedi; i comuni possono individuare aree di sosta dedicate ai monopattini. L’assicurazione RC non è obbligatoria per i monopattini, salvo per i servizi di noleggio, ma è in fase istruttoria l’introduzione di un obbligo di RC per danni a terzi, soprattutto in caso di noleggio.
Contrassegno identificativo (targhino) e nuove procedure
Con riferimenti a aggiornamenti successivi, si descrive l’istituzione di una piattaforma telematica per la gestione dei contrassegni identificativi (targhini) dei monopattini elettrici. Il targhino è personale, abbinato al richiedente e non al mezzo, con dimensioni 50x60 mm, fondo bianco e caratteri neri per visibilità. Deve essere applicato in un alloggiamento sul parafango posteriore o, in mancanza, sul piantone dello sterzo anteriore, tra 0,20 e 1,20 metri dal suolo. Il numero alfanumerico è composto da tre lettere e tre numeri, con lettere ammesse tra B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, R, S, T, V, W, X, Y, Z e numeri da 2 a 9. L’installazione e gestione dei contrassegni seguono un procedimento informatizzato, con pagamenti tramite PagoPA e possibilità di istanze cumulative o di cancellazione. Inoltre, la residenza all’estero non impedisce il rilascio del contrassegno se si dimostra una residenza normale in Italia, mediante dichiarazione sostitutiva. Il sistema è conforme al GDPR e richiede autenticazione forte; tra i soggetti abilitati vi sono cittadini, imprese con SPID o CIE di livello 2, studi di consulenza automobilistica, personale ministeriale, e autorità di controllo. Le istruzioni precise sono fornite dall’apposita circolare, aggiornando le modalità di rilascio e cancellazione del contrassegno, con particolare attenzione a furto, smarrimento, deterioramento e cessione del monopattino.
Con l’entrata in vigore di ulteriori decreti, si è consolidato un quadro normativo dinamico che, oltre alle regole di circolazione e sicurezza, definisce procedure amministrative per la gestione del contrassegno identificativo e stabilisce costi associati, che saranno oggetto di ulteriori disposizioni. Il decreto direttoriale del 6 marzo 2026, così come i successivi, definiscono le modalità operative, i livelli di accesso e le condizioni di pagamento e rilascio, ponendo le basi per una gestione integrata tra ANPR, InfoCamere e ANIA. Il targhino resta strettamente personale e non può essere rimosso una volta applicato, con istruzioni precise su posizione e leggibilità. Il prezzo è definito in via provvisoria e soggetto a ulteriori decreti attuativi. La mancata o non corretta applicazione delle norme comporta sanzioni e conseguenze amministrative.

Per conoscere modalità e costi precisi di rilascio e gestione del contrassegno, si dovranno attendere ulteriori disposizioni ufficiali.
Riassunto operativo
- Età minima 14 anni; casco obbligatorio under 18.
- Dimensioni entro limiti legali; marcatura CE obbligatoria; potenza massima 500 W.
- Freni su entrambe le ruote; segnalazione visiva e, dove previsto, segnalatore acustico.
- Posto a sedere vietato (salvo eccezioni legate all’altezza del sellino); circolazione in aree e percorsi autorizzati.
- Uso del giubotto retroriflettente in condizioni di oscurità; luci e indicatori di svolta come previsto.
- Velocità regolata: limiti vari a seconda del contesto (6 km/h pedonali, 20-25 km/h su carreggiate o piste), con regolatori di velocità obbligatori.
- Assicurazione RC solo per noleggio; possibile estensione obbligatoria in futuro.
- Contrassegno identificativo personale con piattaforma digitale e procedure di rilascio/cancellazione; targhino non removibile.
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