Revisione assegno ordinario di invalidità per motivi sanitari: come funziona
Accade spesso, in particolare nel caso di patologie oncoematologiche o oncologiche, che in quei verbali sia indicata una successiva data di revisione. Si tratta di una prassi che deriva dalla considerazione che dopo una fase acuta vi possano essere successivamente dei miglioramenti o la condizione possa essere ben compensata. In alcuni casi la visita di revisione si conclude con la conferma dello status precedentemente riconosciuto. Questo ovviamente comporta degli effetti. Ad esempio se la percentuale di invalidità viene abbassata si perde l’indennità di accompagnamento se veniva erogata. Ogni caso fa storia a sé: possono sussistere o meno i presupposti per presentare ricorso (si chiama accertamento tecnico preventivo) davanti al giudice, oppure effettivamente la valutazione corrisponde alla condizione di fatto. Come sapere se le condizioni riconosciute sono sottoposte a revisione? Lo si legge nell’ultima parte dei verbali.
Dal 2014 (legge 114) il compito di convocare a visita gli interessati è stato attribuito a INPS. Una prassi recente di INPS ha previsto che prima della scadenza all’interessato sia inviata una comunicazione in cui si chiede di inviare documentazione sanitaria utile alla nuova valutazione. Se la documentazione sanitaria è ritenuta sufficiente, INPS effettua la valutazione sugli atti, senza convocazione a visita diretta. In caso contrario convoca a visita o richiede ulteriori approfondimenti. È sempre utile disporre di documentazione di buona qualità, meglio se rilasciata da specialisti pubblici o comunque di centri autorevoli e accreditati. Sono molto utili le eventuali lettere di dimissioni ospedaliere e le relazioni dell’ematologo o dell’oncologo di riferimento. Se ci sono anche altre patologie o compromissioni è bene documentarle sempre con referti e relazioni specialistiche.
In realtà non è così: una norma del 2014 (legge 114) ha previsto espressamente che in attesa della revisione tutti gli effetti, le prestazioni e i benefici rimangono comunque validi. Fino alla visita le eventuali pensioni o indennità continuano ad essere erogate, e le agevolazioni fiscali, i permessi e congedi possono comunque essere fruite. Per i dipendenti privati, l’INPS ha ulteriormente rafforzato questa disposizione con proprie disposizioni. In particolare l’Istituto ha precisato che chi è titolare di permessi lavorativi non deve presentare nessuna nuova domanda alla scadenza del verbale.
Dal punto di vista operativo, è utile capire come si è evoluta la gestione delle revisioni. Una norma recente (articolo 29-ter della legge 11 settembre 2020, n. 120) ha codificato la possibilità per le commissioni mediche preposte all’accertamento delle minorazioni civili e dell’handicap di redigere verbali, sia di prima istanza che di revisione, anche solo valutando gli atti, in tutti i casi in cui sia presente una documentazione sanitaria che consenta una valutazione obiettiva. Sul punto INPS ha fornito indicazioni operative con il messaggio n. 3315 del 1° ottobre 2021 e ha attivato il servizio online “Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile”.
Ma veniamo ai contenuti operativi del nuovo messaggio 926/2022. 1. Quattro mesi prima della data prevista per la visita di revisione, le procedure informatiche estraggono dagli archivi le posizioni interessate. 2. Se la documentazione sanitaria viene ritenuta idonea la revisione si conclude con la valutazione sugli atti. Diversamente INPS procede a fissare la visita di revisione “in presenza”. Il messaggio INPS precisa che questa documentazione deve essere inviata “entro 40 giorni dalla data di spedizione della lettera”. INPS però precisa anche che per tutte le comunicazioni, sia tramite posta prioritaria che raccomandata, è attivo anche il servizio di chiamata (outbound) all’interessato - sempre che l’Istituto conosca il relativo contatto telefonico - il quale sarà avvisato di persona della visita già programmata. Tramite tale servizio si ricorda al diretto interessato la data, il luogo e l’ora della visita di revisione. Segue, inoltre, ulteriore invito tramite messaggio SMS per ricordare l’appuntamento. 3. Qualora INPS non possa procedere a una valutazione sugli atti o nel caso di mancata trasmissione di documentazione medica integrativa, l’interessato è convocato a visita diretta (alla quale è comunque sempre opportuno presentarsi con idonea documentazione sanitaria). Il cittadino riceve, a mezzo raccomandata A/R, l’invito a presentarsi presso l’INPS competente per territorio. La data della visita, che dipende dalla disponibilità dei calendari della Commissione medica, può, in alcuni casi, non coincidere con la data di revisione riportata nel verbale. Anche in questo caso sul sito INPS (www.inps.it), nella sezione MyInps, è possibile monitorare la programmazione dell’eventuale visita diretta. 4. In caso di impedimento a presenziare alla visita deve essere prodotta, all’Inps territorialmente competente, una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari. 5. tutte le comunicazioni di richiesta di documentazione sanitaria e di convocazione a visita precisano che l’assenza non giustificata comporta la sospensione cautelativa della prestazione economica in godimento e degli altri eventuali benefici correlati. Sono inoltre comunicate al cittadino le modalità per presentare idonea giustificazione.
I commi successivi trattano aspetti specifici come l’età minima per l’indennità di frequenza e le modalità per docenze speciali. Il testo ricapitola che, dopo tre conferme definitive dell’Assegno ordinario di invalidità (AOI) la prestazione diventa definitiva. Molti ritengono che questo significhi anche che l’INPS non può sottoporre più a visita il titolare del beneficio. Non è del tutto vero: è vero che dopo tre conferme non c’è più la scadenza triennale, ma l’istituto non perde la facoltà di sottoporre, se ritiene, di nuovo a visita il lavoratore. In questo contesto, comprendere come si calcola l’importo dell’AOI e come si svolge la visita medica risulta utile per chi è interessato a questa prestazione.
In sintesi: l’Assegno Ordinario di Invalidità è una prestazione economica erogata dall’INPS ai lavoratori del settore privato con capacità lavorativa ridotta a meno di un terzo a causa di infermità o difetto permanente. I requisiti principali sono due: riduzione della capacità di lavoro inferiore a 1/3 e requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 maturati negli ultimi 5 anni. Possono richiederlo lavoratori dipendenti del settore privato, autonomi iscritti alle gestioni speciali e lavoratori iscritti alla Gestione Separata. I dipendenti pubblici hanno tutele diverse, ma possono accedere all’AOI se hanno lavorato nel privato prima di essere assunti nel pubblico. Le revisioni possono avvenire anche dopo tre rinnovi, soprattutto in presenza di miglioramenti, con procedure che prevedono valutazione sugli atti o visita diretta, a seconda della documentazione disponibile.

