Gomme M+S e MST: velocità massima, uso su motoveicoli e ciclomotori
Viste le numerose richieste di chiarimenti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è recentemente espresso sull’uso dei pneumatici M+S e MST per motoveicoli e ciclomotori. Con la circolare n. 12424-DIV3-C, I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (o MS, M-S, MeS), ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuoristrada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a M (corrispondente a 130 Km/h). In tal caso il conducente deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico.
Più prudente invece la posizione di Assogomma, che sostiene che nel mondo motociclistico la marcatura M+S corrisponda esclusivamente ad un uso fuoristrada del mezzo. Hai comprato la maxi crossover e vuoi fare off-road vero. Che fai? Monti le gomme tassellate, ce ne sono svariati modelli "intermedi". E fin qui nessun problema. La faccenda si complica volendo utilizzare pneumatici di tipo ancora più specialistico, che non sempre dispongono di codici velocità adeguati per la circolazione su strade aperte al pubblico. Naturalmente è possibile circolare con pneumatici M+S tutto l’anno (alcuni modelli di moto li montano di primo equipaggiamento).
Che cosa si intende per "pneumatici equivalenti"? Le condizioni di equivalenza riguardano i riconoscimenti di marcature intermedie, frazionarie, vecchie norme e nuove norme, indici di carico, codici di velocità, eccetera. La circolare del 31 maggio 1995 a riguardo delle marcature equivalenti su pneumatici per motoveicoli e ciclomotori, al paragrafo 5 del capitolo "Esemplificazioni di equivalenza" dice che: "I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S (oppure MS, M-S ovvero M&S) ovvero pneumatici idonei per impiego su strada e fuoristrada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su un veicolo devono avere un simbolo di velocità non inferiore a M (corrispondente a 130 km/h). In tal caso il conducente deve rispettare i limiti più restrittivi eventualmente imposti dalla velocità massima ammessa per il pneumatico".
Quindi deduciamo che se si montano pneumatici M+S, questi devono avere come indice di velocità minimo M e che il conduttore dovrà rispettare tale limite. Nello stesso paragrafo, inoltre si dice che "ad esempio, la prescrizione 120/90-18 66S del documento di circolazione deve ritenersi soddisfatta quando il motoveicolo è equipaggiato con pneumatici tipo neve recanti marcature del tipo 120/90-18 66M M+S, ovvero se consentito in fase di omologazione con pneumatici di tipo strada e fuoristrada recanti marcature del tipo 120/90-18 66M MST".
La circolare n.103/95 è una delle fonti legislative più importanti, ma molto utili e chiarificatorie sono anche il protocollo Prot. n. 12424-DIV3-C e altri protocolli. Le disposizioni vigenti prevedono che il divieto per le moto sia in vigore quando esiste un obbligo, vale a dire un’ordinanza invernale con presenza di neve o ghiaccio. Nella Direttiva del Ministro dei Trasporti sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve (16 gennaio 2013) - che fa da riferimento per gli enti proprietari o concessionari delle strade, nel caso essi decidano di emettere un’ordinanza - c'è scritto: "Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto".
La giustificazione è già espressa dallo stesso Ministero all'interno della sua direttiva: "Le precipitazioni nevose e i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico". Come si legge nella direttiva invernale, i ciclomotori e motocicli non hanno obblighi relativi ai pneumatici M+S perché questi veicoli non sono compresi nella direttiva stessa. "In conclusione - sottolinea Assogomma - appare del tutto chiaro che sui ciclomotori e motocicli si possano montare dal 15 ottobre al 15 maggio pneumatici marcati M+S con un codice di velocità inferiore a quello riportato in carta di circolazione purché non inferiore a M (130 km/h).
Inoltre, tutti i ciclomotori e i motocicli non possono circolare in caso di neve o ghiaccio al suolo o in presenza di nevicata in atto, a prescindere dal tipo di pneumatico montato e dal suo codice di velocità. Si tratta di una prescrizione di legge giustificata da chiare motivazioni tecniche note anche al Ministero dei Trasporti. Infatti, i pneumatici per due ruote marcati M+S sono prevalentemente destinati ad un impiego fuoristrada o per particolari versioni di scooter. Essi consentono un miglior grip su fondi sdrucciolevoli, in particolare su fango, strade bianche, ecc.
Circolare MIT Prot. n. 12424-DIV3-C del 27/05/2016 chiarimenti in merito alla normativa attualmente in vigore circa l’uso degli pneumatici M+S e MST su motoveicoli e ciclomotori. In tal senso si conferma quanto riportato dalla circolare 103/95 al punto 5 circa l’idoneità degli pneumatici alla marcia su neve contraddistinti dalla sigla M+S che recita testualmente: “I pneumatici idonei alla marcia su neve contraddistinti dalla marcatura M+S devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a M (130 Km/h)”.

La circolare del 17 gennaio 2014 chiarisce inoltre che l’uso temporaneo di pneumatici invernali idonei alla marcia su neve coincide con la durata delle Ordinanze invernali introdotte dalla Direttiva 16 gennaio 2013 (15 novembre - 15 aprile). Nel caso di pneumatici marcati M+S con codice di velocità fino a “Q” il periodo di impiego consentito è esteso tra il 15 ottobre ed il 15 maggio per consentire le operazioni di montaggio e smontaggio, ma tali prescrizioni non sono applicabili nel caso di ciclomotori e motocicli.
È possibile montare e circolare tutto l’anno con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S purché con caratteristiche dimensionali e prestazionali identiche a quelle riportate in carta di circolazione, a meno che non vi sia neve al suolo o precipitazioni nevose in atto. È possibile montare e circolare con motocicli muniti di pneumatici marcati M+S con codice di velocità declassato purché per un uso occasionale o temporaneo, con targhetta monitoria che informi la velocità massima consentita.
Laddove si vogliano impiegare pneumatici di misure e di prestazioni non riportate in carta di circolazione è necessario rivolgersi al costruttore del motoveicolo che fornirà le opportune formali assicurazioni. I rivenditori di pneumatici sono invitati a seguire le indicazioni fornite in questa nota che sintetizza i vari provvedimenti di legge sia nazionali che internazionali. “Riteniamo che questi chiarimenti siano molto utili per l’intera categoria dei rivenditori di pneumatici, e soprattutto potranno offrire un contributo significativo in termini di sicurezza stradale”, commenta Giancarlo Veronesi, Presidente di Federpneus.
I motociclisti sono tenuti anch’essi al rispetto e alla verifica dell’equipaggiamento di pneumatici idonei alla circolazione e conformi alle normative di legge. È cura dell’utente finale stabilire la temporaneità e/o occasionalità di impiego, fermando che un uso di pneumatici con codice di velocità ridotto richiede di regolare di conseguenza la velocità di marcia del veicolo. In questo senso è bene controllare la presenza della targhetta monitoria e regolare la velocità di conseguenza. Paolo Magri, Presidente di Confindustria ANCMA, sottolinea l’importanza della sicurezza e della cultura della sicurezza tra i motociclisti.
Tutte le news “I pneumatici idonei alla marcia su neve - si legge nella circolare n. 12424-DIV3-C del 27 maggio 2016 - contraddistinti dalla marcatura M+S (o MS, M-S, ovvero MeS), ovvero pneumatici idonei per l’impiego su strada e fuori strada contraddistinti dalla marcatura MST, montati su veicolo devono essere marcati con un simbolo della categoria di velocità non inferiore a M (130 Km/h). Assogomma aggiunge riferimenti alle circolari ministeriali 1049 del 17 gennaio 2014 e altre fonti normative, confermando che i ciclomotori e motocicli possono utilizzare M+S da 15 ottobre a 15 maggio solo se non hanno neve al suolo o nevicate in corso e purché le specifiche siano identiche a quelle riportate in carta di circolazione.

In conclusione, è chiaro che sui ciclomotori e motocicli si possano montare pneumatici marcati M+S dal 15 ottobre al 15 maggio con codice di velocità non inferiore a M (130 km/h), a condizione che non vi sia neve o ghiaccio al suolo. Alcuni modelli di pneumatici M+S permettono l’uso tutto l’anno, purché le dimensioni e le prestazioni coincidano con quanto omologato. Se si desiderano misure o prestazioni diverse da quelle indicate nel libretto di circolazione, è necessario consultare il costruttore per le opportune assicurazioni, e i rivenditori sono invitati a seguire le indicazioni normative.
pneumatici M+S con o senza fiocco di neve
Considerazioni pratiche e sicurezza
La sicurezza stradale rimane centrale: la marcatura M+S indica predisposizione per fango e neve, ma non una garanzia di prestazioni su fondo innevato al pari di pneumatici specifici. I motociclisti devono verificare la targhetta monitoria e adattare la velocità di marcia alle condizioni e alle limitazioni imposte dal codice della strada. La scelta tra M+S e MST dipende dall’uso previsto (fuoristrada, occasionali discese su neve) e dalle specifiche omologate del veicolo.
| Scenario | Marcatura | Codice velocità minimo | Periodo di utilizzo |
|---|---|---|---|
| Motoveicolo su neve leggera | M+S | M (130 km/h) | 15 ott.-15 mag. |
| Uso stradale/fuoristrada | MST | ≥ M (130 km/h) | Periodi invernali secondo ordinanze |
| Uso tutto l’anno | Marcature adeguate | Secondo libretto | Se omologato, salvo neve/ghiaccio |
- Verificare sempre la compatibilità dimensionale e prestazionale con la carta di circolazione.
- Portare la targhetta monitoria se si usa un declassamento del codice di velocità per uso temporaneo.
- Consultare il costruttore in caso di misure non riportate nel libretto.
