Portabici da gancio traino: come funziona, tipologie e installazione
Il portabici montato sul gancio traino è una delle soluzioni più comode per trasportare biciclette muscolari ed elettriche. Una volta installato dietro l’auto, il portabici modifica l’ingombro del veicolo, può coprire la targa, nascondere i fanali e aumentare il peso gravante sul gancio. Il quadro normativo è stato chiarito dal decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 19 dicembre 2024. In ogni caso, quando l’installazione rispetta le condizioni stabilite dal decreto, non serve aggiornare la carta di circolazione.
Normativa e requisiti essenziali
Il decreto riguarda i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. Nella prima rientrano le automobili e gli altri mezzi destinati al trasporto di persone con non più di otto posti, oltre a quello del conducente. Quando il portabici non nasconde nemmeno parzialmente la targa e i fanali, non entrano in gioco tutte le prescrizioni sui dispositivi supplementari. Il decreto qualifica le strutture poggianti sul gancio come carico sporgente posteriormente. Non vengono quindi considerate un rimorchio, né trasformano l’auto in un complesso di veicoli.
L’installazione di un portabici amovibile conforme al decreto non richiede visita e prova alla Motorizzazione e non comporta l’aggiornamento della carta di circolazione. Non va confusa l’installazione del portabici con quella del gancio di traino. Il gancio deve essere già installato e ammesso sul veicolo secondo la normativa applicabile. Il prodotto deve essere omologato in conformità al regolamento UNECE 26 e riportare il relativo marchio. Il decreto richiede anche la presenza delle istruzioni di montaggio redatte dal costruttore.
Un portabici privo di identificazione, acquistato senza documentazione o modificato artigianalmente espone a problemi sia durante un controllo sia in caso di incidente. L’omologazione non autorizza, da sola, qualunque configurazione. Uno degli errori più frequenti consiste nel guardare soltanto il peso massimo dichiarato dal produttore del portabici. Quel valore non è l’unico da rispettare. Il dato decisivo per il gancio è indicato con la lettera S sulla targhetta dell’organo di traino o nella documentazione. Esprime il carico verticale statico massimo applicabile alla sfera. Nel calcolo devono rientrare sia il peso del supporto sia quello delle biciclette. Le biciclette elettriche pesano di più dei modelli tradizionali.
Capacità, pesi e precauzioni
Due e-bike possono superare il carico residuo disponibile sul gancio, soprattutto quando il portabici è robusto e dispone di guide, bracci, serrature e impianto luci. Quando il costruttore della bicicletta lo consente, la batteria può essere rimossa e sistemata all’interno del veicolo. Su un’automobile lunga 4,50 metri, il limite dei tre decimi corrisponde a 1,35 metri. La misurazione va comunque effettuata sulla configurazione reale e non rende regolare un supporto che superi altri limiti tecnici. Il carico non può sporgere davanti al veicolo. La lunghezza complessiva deve rimanere entro i limiti dell’articolo 61. Per i veicoli singoli il Codice della Strada stabilisce, in via generale, una lunghezza massima di 12 metri.
Se il portabici o le biciclette superano posteriormente la sagoma propria del veicolo, la sporgenza deve essere segnalata con il pannello quadrangolare retroriflettente previsto dall’articolo 164. Nel caso tipico di un portabici da gancio, la struttura si trova oltre il profilo posteriore dell’auto. La superficie presenta strisce diagonali bianche e rosse ed è progettata per segnalare agli altri utenti l’ingombro aggiuntivo. Va collocata all’estremità della sporgenza, in posizione perpendicolare all’asse longitudinale dell’auto. Quando il carico occupa l’intera larghezza posteriore, possono rendersi necessari due pannelli, sistemati alle estremità in modo da evidenziare tutta la sagoma.
Tipologie di portabici e modalità di installazione
I portabiciclette (o portabici) da auto sono strutture leggere di metallo progettate per essere applicate sulle auto e consentire il trasporto in sicurezza delle biciclette. Sono di due tipologie principali: quelli per macchine con mancorrenti sul tetto e quelli per macchine che ne sono prive. E di due tipi: quelli con smontaggio della ruota anteriore (in questa situazione al portabici si fissa la forcella anteriore della bicicletta) e quelli senza smontaggio della ruota posteriore. In assenza di biciclette, alcuni portabici non impediscono l’apertura del portellone, ma impongono comunque una certa attenzione durante questa operazione.
Detti anche portabici da portellone, sono di due tipi: a braccetti o a binari. Nei primi le biciclette vengono appese, nei secondi appoggiate e poi legate. Hanno lo svantaggio, rispetto ai portabici da tetto, di limitare la visibilità del guidatore attraverso il lunotto posteriore, ma il vantaggio di comportare, in genere, un minore impegno fisico nell’applicare le bici su di essi rispetto ai modelli da tetto. I portabici possono essere applicati anche al gancio di traino, nel rispetto del carico verticale ammesso sul gancio stesso.
La prima cosa da sapere è che i portabici possono essere liberamente applicati alla macchina senza alcuna formalità, ma bisogna rispettare sia le istruzioni fornite dal produttore sia le norme generali del Codice della strada. Per quanto riguarda le istruzioni di installazione e utilizzo, bisogna dare riferimento al manuale fornito insieme al portabici al momento dell’acquisto. Alla fine del 2024 il ministero ha emanato una disciplina per i portabici a sbalzo posteriori, quelle con maggiori criticità in relazione all’occultamento della targa e delle luci posteriori dell’auto.
Strutture che occultano targa e luci conformi al regolamento UNECE n 26 richiedono luci supplementari che replichino quelle della vettura e un alloggiamento illuminato per la targa. Queste luci possono essere una o due unità, devono essere omologate e installate conformemente al regolamento UNECE. È fondamentale che chi installa rilasci una dichiarazione di corretto montaggio e tutta la documentazione necessaria per la richiesta di collaudo.
Installazione, omologazione e assicurazioni
Il gancio traino deve essere omologato e montato sull’auto da persona qualificata, che rilascia idonea documentazione. A seconda del carrello, esistono carrelli appendici iscritti sul libretto dell’autovettura o carrelli con libretto proprio che possono essere trainati da più veicoli. La testina sferica per specifici ganci di traino è facile da montare ed è stata sviluppata per il fissaggio del portabiciclette posteriore. L’omologazione non autorizza, da sola, qualunque configurazione, quindi è indispensabile seguire le istruzioni del produttore e le norme vigenti.
Se si utilizza un portabici con gancio traino, l’assicurazione del veicolo deve essere adeguata: l’estensione della polizza RC può essere necessaria. Il costo complessivo dell’installazione varia in base a marca del veicolo, tipo di gancio e luogo di installazione. È importante che l’officina sia accreditata presso l’Ufficio Motorizzazione Civile competente. Entro 30 giorni dall’istallazione l’intestatario deve presentare domanda di aggiornamento della carta di circolazione, seguendo il modello TT 2119, con certificato di montaggio, documentazione tecnica del gancio, fotocopia del libretto e attestazioni di versamenti. In alternativa, si può utilizzare uno studio di consulenza automobilistica.
Prima di utilizzare il portabici, occorre ottenere cartello per carichi sporgenti omologato e una targa ripetitrice omologata. Inoltre, bisogna adeguare la polizza assicurativa e seguire le istruzioni del produttore per il fissaggio e l’uso. Per biciclette in carbonio, è consigliabile distribuire la pressione di serraggio, ad esempio con accessori specifici per evitare danni al telaio.

In conclusione, se si viaggia spesso con biciclette, il portabici da gancio traino può rappresentare la soluzione migliore, offrendo flessibilità tra modelli fissi ed estrabili. La scelta dipende da compatibilità con l’auto e con le biciclette, capacità di carico, sistema di fissaggio, apertura del portellone e costi associati all’installazione e all’omologazione.
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