Riepilogo approfondito della cassazione sull’applicabilità della sanzione amministrativa accessoria ex art. 590-bis c.p. in caso di lesioni stradali gravi o gravissime, con particolare riferimento all’ipotesi di revoca della patente
Ulteriore conferma della Suprema Corte conformemente alla Sent. 88/2019 della Corte Costituzionale nell’ipotesi dei applicabilità della sanzione amministrativa accessoria ex art. 590 bis del Codice Penale. Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 4 dicembre 2019 27 marzo 2020, n. 10680 Presidente Di Salvo - Relatore Bellini.
Oggetto e quadro procedurale delle questioni
Il Tribunale di Piacenza, su richiesta dell’imputato cui aveva prestato consenso l’ufficio del pubblico ministero, applicava a C.D. per il reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis c.p. la pena di un mese giorni dieci di reclusione con applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida. Avverso la sentenza è insorta la difesa dell’imputato, deducendo violazione di legge assumendo in primo luogo la errata qualificazione giuridica del fatto ascritto che andava ritenuto ipotesi aggravata della fattispecie di cui all’art. 590 c.p. che pertanto necessitava della querela ai fini della procedibilità in presenza di conseguenze dannose tenui, e in secondo luogo per inosservanza del disposto dell’art. 222 C.d.S., comma 2, relativamente alla ritenuta impossibilità da parte del giudice di graduazione della sanzione amministrativa accessoria in ragione di un irragionevole automatismo sanzionatorio tra la perpetrazioni dei delitti di cui all’art. 589 bis c.p. e art. 590 bis c.p. con l’applicazione della revoca della patente di guida.
Soluzione giuridica e motivazioni della Cassazione
La sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente alla deduzione concernente la sanzione amministrativa accessoria disposta dal Tribunale. Invero la Corte Costituzionale (con sentenza n. 88/2019), conformemente a quanto prospettato dalla difesa del ricorrente, ha pronunciato la illegittimità costituzionale dell’art. 222, comma 2, quarto periodo laddove non prevede la possibilità per il giudice di disporre, in alternativa alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, quella temporanea della sospensione, qualora ricorrano le ipotesi meno gravi (come quella per cui si procede) diverse dalla guida in stato di ebbrezza con valori particolarmente elevati e di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti, eliminando, per tali evenienze, l’automatismo sanzionatorio originariamente previsto dalla norma. Ulteriore conferma della Suprema Corte conformemente alla Sent. 88/2019 della Corte Costituzionale nell’ipotesi dei applicabilità della sanzione amministrativa accessoria ex art. 590 bis del Codice Penale. Nel caso che occupa, il Tribunale di Piacenza è chiamata a ripronunciarsi unicamente su questo punto.
Ne consegue pertanto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla scelta della sanzione amministrativa accessoria da applicare, con rinvio al Tribunale di Piacenza per nuovo esame. Assolutamente infondata è invece la doglianza concernente l’errore nella qualificazione giuridica del fatto reato e della conseguenze richiesta di derubricazione dello stesso in ipotesi riconducibile all’art. 590 c.p., così da ritenersi necessaria la condizione di procedibilità della querela. Invero è pacifico insegnamento del S.C. che le fattispecie tipizzate negli artt. 589-bis e 590-bis c.p. (omicidio stradale e lesioni personali stradali gravi e gravissime), introdotte dalla L. 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, costituiscono ipotesi autonome e non aggravate dei reati di omicidio colposo e lesioni colpose (sez.IV, 1.3.2017, Venni Rv.270918), e che in relazione a quest’ultima fattispecie ricorre altresì il paradigma delle lesioni gravi (in quanto guarite dopo i quaranta giorni) e che pertanto non è necessaria la condizione di procedibilità della querela (sez.IV, 24.5.2018. PM in proc. Bertani, Rv.273409).
Posizioni normative chiave: procedibilità, bilanciamento e sanzioni accessorie
La Corte ricorda che l’art. 590-bis c.p. è norma autonoma e non mera circostanza aggravante dell’art. 590 c.p., e che la revoca della patente di guida, se pronunciata dal giudice penale, resta una sanzione accessoria che può rimanere soggetta a controllo giurisdizionale, ma è eseguibile anche dal Prefetto ai sensi dell’art. 224 CDS, comma 3, anche in caso di estinzione del reato per cause diverse dalla morte dell’imputato. Inoltre, la Corte sottolinea che la procedibilità a querela per lesioni gravi o gravissime è regime sostanziale che dipende dall’entrata in vigore della riforma Cartabia e dalle scelte legislative relative al bilanciamento tra funzioni di carattere penale e amministrativo.
Secondo l’interpretazione espressa dalla Corte Costituzionale e recepita dalla cassazione, la sanzione amministrativa accessoria non è automaticamente legata al rigidissimo automatismo sanzionatorio originariamente previsto, soprattutto nelle ipotesi meno gravi o diverse dalle condizioni estreme di guida in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti. Dunque, la possibilità di applicare una sospensione temporanea della patente, anziché la revoca, è stata riconosciuta come opzione conforme al calibrato equilibrio tra interessi pubblici e garanzie costituzionali.
Considerazioni applicative e effetti sul giudice di Piacenza
Nel caso pratico, la Cassazione ordina al Tribunale di Piacenza un nuovo esame limitato alla questione della sanzione amministrativa accessoria, rinviando l’imputato al tribunale per la ripronuncia. Il tema centrale resta l’adeguatezza della scelta tra revoca e sospensione, nell’ambito di lesioni stradali gravi o gravissime, alla luce delle modifiche normative e della giurisprudenza costituzionale.
La decisione ribadisce inoltre che, in tema di lesioni stradali gravi o gravissime, persiste la competenza del giudice penale in composizione monocratica per le fasi procedurali ordinarie, ma la procedibilità a querela riveste un ruolo centrale nel contesto della riforma Cartabia, con conseguenze pratiche sugli obblighi informativi, referto medico e gestione probatoria.
Aspetti medici e descrizione delle lesioni e loro prognosi
La normativa impone una definizione di lesioni gravi e gravissime che deve essere valutata in termini di probabilità di pericolo per la vita e di durata della malattia, includendo condizioni che richiedono cure prolungate o comportano danni permanenti. La giurisprudenza distingue inoltre tra lesioni gravi (tre mesi a un anno di pena) e gravissime (da quattro a sette anni), con aggravanti in presenza di eventi multipli o condizioni particolari di guida in stato di ebbrezza o alterazione da stupefacenti.
Procedura, referto e misure cautelari
Si segnala che l’azione penale per lesioni stradali gravi o gravissime è perseguibile d’ufficio; resta l’obbligo di referto del sanitario che, avendo prestato assistenza o opera, venga a conoscenza del fatto. La riforma Cartabia introduce ulteriori norme riguardanti i termini procedurali e le misure cautelari, tra cui l’arresto facoltativo in flagranza per determinate circostanze e la possibilità di sequestro probatorio dei veicoli coinvolti.
In sintesi, la disciplina odierna combina una logica di tutela stradale con un contemperamento di interessi tra sanzioni penali e amministrative, lasciando spazio a scelte legislative in ordine alla tipologia di sanzione accessoria in relazione alle circostanze concrete del caso.
- La Corte ribadisce che la revoca della patente di guida è sanzione amministrativa accessoria definita ex lege e ampiamente separata dalla punizione principale che resta penale.
- La giurisprudenza conferma che le lesioni stradali gravi o gravissime hanno una formazione autonoma rispetto ai reati di lesioni colpose tradizionali.
- La riforma Cartabia ha introdotto regime di procedibilità a querela per le lesioni stradali gravi o gravissime, con riflessi su tempi e modalità dell’azione penale.
- La Corte Costituzionale ha delineato i limiti dell’art. 222 CDS, comma 2, rispetto all’opzione tra revoca e sospensione della patente.
Pressoché tutte le considerazioni si incentrano sull’equilibrio tra la sanzione penale e la sanzione amministrativa accessoria, nonché sull’individuazione del parametro di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, oggi riformato dalla Cartabia e interpretato in chiave costituzionale.

In conclusione, la Cassazione annulla la parte della sentenza relativa alla revoca della patente e rinvia al Tribunale di Piacenza per nuovo giudizio sul punto, confermando l’orientamento che la revoca non è automaticamente imposta salvo specifiche circostanze legislative e costituzionali che consentano anche la sospensione temporanea.
