Agibilità e obblighi per i lavoratori dello spettacolo: orientamenti e interpretazioni dalla Circolare n.2/2018
Con Circolare n.2/2018 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro pubblica alcuni orientamenti per le attività di vigilanza, con riferimento a quanto previsto nella Legge di Bilancio 2018.
Per il settore edilizio segnaliamo l’ultimo paragrafo che chiarisce sul nuovo art. 6 del D.L.C.P.S. n. 708 del 16 luglio 1947 in materia di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo.
Contenuto chiave della Circolare
Le previsioni della Legge di Bilancio per le imprese teatrali, cinematografiche e circensi, nonché per teatri tenda, enti, associazioni, imprese del pubblico esercizio, alberghi, emittenti radiotelevisive e impianti sportivi, hanno recepito l’esclusione dall’obbligo di richiesta del certificato di agibilità per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato operanti nei locali di proprietà o in godimento.
Tale obbligo sussiste, invece, per i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie indicate, legati da un “contratto di prestazione d’opera di durata superiore a trenta giorni” e contrattualizzati per eventi specifici e limitati temporalmente rispetto alla programmazione complessiva dell’impresa.
La norma specifica anche che le stesse imprese devono richiedere il certificato di agibilità ogni qualvolta la prestazione sia resa da parte dei lavoratori autonomi dello spettacolo appartenenti alle indicate categorie nei locali di proprietà o di cui abbiano diritto personale di godimento le imprese committenti.
In caso di inosservanza, la norma prevede una sanzione amministrativa di 129 euro per ogni lavoratore e per ogni giornata di lavoro da ciascuno prestata.
Quadro operativo per i datori di lavoro
L’obbligo di richiedere il certificato di agibilità grava sempre sul soggetto che contrattualizza il rapporto di lavoro con gli artisti e tecnici, ossia sul datore di lavoro/committente.
Per l’impresa che fa “agire” nei propri spazi i lavoratori autonomi appartenenti alle categorie n. 1-14 dell’art. 3 del D.Lgs CPS, l’obbligo permane quando si tratti di un regime di appalto con trasmissione televisiva, dove i lavoratori sono contrattualizzati come autonomi e la produzione è realizzata negli studi dell’impresa appaltante.
La trasmissione viene quindi realizzata negli studi dell’impresa televisiva appaltante, e un teatro comunale che concede in locazione i propri spazi per uno spettacolo in cui lavorano artisti e tecnici dello spettacolo è soggetto agli stessi obblighi.
L’obbligo di munirsi del certificato riguarda anche le imprese e le formazioni sociali straniere operanti in Italia, indipendentemente dalla circostanza che gli obblighi contributivi siano o meno assolti in Italia.
Procedura di rilascio e strumenti operativi
Tale modalità prevede la richiesta massiva dei certificati di agibilità tramite l’utilizzo del sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC).
Si rimanda a riferimenti normativi e circolari per i dettagli operativi, inclusi i messaggi INPS e Circolari ENPALS, che hanno guidato l’applicazione pratica di queste disposizioni nel tempo.
In sintesi, i datori di lavoro che contrattano artisti e tecnici per eventi nello spettacolo devono verificare la necessità del certificato di agibilità per le prestazioni fornite in locali di proprietà o in godimento, e procedere al rilascio o al possesso del certificato ove richiesto, anche nei casi di soggetti stranieri operanti in Italia.

Un grafico di flusso che chiarisca i passaggi principali dall’individuazione dei soggetti interessati al rilascio del certificato potrebbe aumentare la comprensione operativa.
Ottenere agibilità ENPALS online video non più valido
Un breve video che riassuma chi deve richiedere il certificato, quando, e quali sanzioni previste aiuterebbe a fissare i criteri operativi per aziende e lavoratori.
Possibili tabelle operative
| Categoria lavoratori | Obbligo certificato | Note |
|---|---|---|
| Dipendenti (subordinati) | Non sempre obbligo se locali di proprietà dell’impresa | Controllare l’art. 6 D.Lgs CPS |
| Lavoratori autonomi (categorie 1-14) | Obbligo se prestazione superiore a 30 giorni e contratto con impresa committente | Eventi e connotazioni temporanee |
| Imprese straniere in Italia | Obbligo da valutare | Indipendentemente dalla contribuzione in Italia |
Il certificato di agibilità è quindi il documento autorizzativo di cui le imprese (dell’esercizio teatrale, cinematografico e circense, i teatri tenda, gli enti, le associazioni, le imprese del pubblico esercizio, gli alberghi, le emittenti radiotelevisive e gli impianti sportivi) si devono munire, affinché sia consentito lo svolgimento della prestazione dei lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'art. 3 del D.Lgs CPS.
Il legislatore è recentemente intervenuto per razionalizzare e semplificare gli adempimenti, e in particolare è cessato l’obbligo della richiesta del certificato di agibilità per fare agire presso le imprese i lavoratori artisti e tecnici con rapporto di lavoro subordinato.
