Differenze ASI e FMI che fare e quanto mi costa – DA AGGIORNARE
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AGGIORNAMENTO (APRILE 2015) : IL REGOLAMENTO E I COSTI FMI SONO STATI CAMBIATI, PER LE NUOVE PROCEDURE FMI CLICCATE QUI
https://www.vespaio.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=80
LA GUIDA QUI RIPORTATA è UN PO VECCHIOTTA MA DA COMUNQUE UTILI CONSIGLI.
I motoveicoli e ciclomotori per essere considerati di interesse storico e collezionistico devono essere immatricolati da almeno 20 anni, mentre, almeno 30 anni per essere considerati veicoli d’epoca.
La lista dei modelli di interesse storico e collezionistico non comprende i modelli 50cc. Questi pagano già la “tassa di circolazione”, anziché la tassa di possesso. Per la tassa di circolazione, inoltre, la legislazione vigente non prevede alcuna possibilità di riduzione dell’importo. Per i modelli 50 cc immatricolati da almeno 30 anni è possibile richiedere l’iscrizione nel Registro Storico della F.M.I. oppure a quello A.S.I., importante per potere eventualmente usufruire della Polizza Assicurativa proposta dalla Federazione Motociclistica Italiana.
Sono iscrivibili tutti i motocicli che abbiano compiuto i 20 anni e i ciclomotori che ne abbiano compiuti 25, purché in ottime condizioni di conservazione o ben restaurati che rispettino quindi in primo luogo i criteri di originalità e buono stato di conservazione stabiliti dalla Commissione Moto d’Epoca. Si precisa che possono essere iscritti al Registro Storico FMI tutti i motoveicoli che rispondono ai requisiti di cui sopra indipendentemente dall’inclusione del modello nell’elenco dei motoveicoli di interesse storico pubblicato sul sito della FMI.
L’intestatario della targa per le vespa 50 e/o il proprietario della vespa per i modelli di cilindrata superiore ai 125 per iscrivere il loro veicolo ad un registro storico devono aver compiuto 25 anni.
Esistono due federazioni riconosciute che permettono l’inserimento delle vespe in registri storici, l’A.S.I. (automotoclub storico italiano) e la F.M.I. (federazione motociclistica italiana):
A.S.I. www.asifed.it
Iscrizione al motoclub 130 euro/anno di cui 41,32 euro/anno di quota associativa annua dell’A.S.I.
Iscrizione all’ A.S.I. 45 euro una tantum
Assicurazione 130 euro/anno
La quota di iscrizione può variare a seconda del motoclub.
Per iscriversi all’A.S.I. è necessario contattare uno dei club federati presenti sul territorio nazionale, attraverso i quali avviene l’iscrizione. L’elenco completo è consultabile cliccando sul bottone “Club Federati” nella barra sinistra della HomePage. Recarsi al motoclub ed effettuare l’iscrizione al motoclub, richiedendo l’ Attestato di storicità, in quella sede il motoclub fornisce i moduli da compilare, i bollettini da pagare ed indica il tipo e la quantità di foto da effettuare alla vespa, fatto tutto ci si deve recare al motoclub e loro avviano la pratica.
Tempo per la conclusione della pratica 4 – 5 mesi.
F.M.I. www.federmoto.it
Iscrizione al motoclub 45 – 50 euro/anno
Quote di iscrizione all’ F.M.I. 35 euro una tantum
Assicurazione 130 euro/anno
La quota di iscrizione al Registro Storico si versa una sola volta e il tesserino non scade. Per usufruire però anche negli anni successivi delle agevolazioni collegate al tesseramento (ad esempio invio elenco delle moto iscritte alle regioni per l’esenzione dalla tassa di possesso, polizza agevolata per moto d’epoca) è necessario essere in possesso della tessera socio valida per l’anno in corso.
Per scaricare la modulistica dal sito della FMI andare a questo link
La quota di iscrizione può variare a seconda del motoclub.
Cercare il motoclub affiliato F.M.I. più vicino (la lista dei motoclub si trova alla pagina link ), recarsi al motoclub ed effettuare l’iscrizione al motoclub, tempo 3-4 giorni ed è pronta la tessera socio con riportato il tuo numero socio.
Si fa presente al motoclub di voler iscrivere la vespa nel registro storico e loro ti daranno l’indirizzo dell’esaminatore regionale di tua competenza (l’elenco è anche presente sul sito alla pagina “altri documenti”) oppure si può contattare direttamente la F.M.I. al numero 06/32488219 – 232 – 233 (numero presente sulla richiesta di iscrizione al registro storico F.M.I. )).
Dal sito della FMI si deve scaricare il modulo per la richiesta di inscrizione al Registro Storico(link) oppure viene dato dal motoclub, fare le foto come scritto all’interno del modulo ovvero:
N° 8 foto a colori su carta fotografica lucida di buona qualità ( 2 foto lato destro, 2 foto lato sinistro, 1 foto anteriore, 1 foto posteriore) formato 10 x 15, su sfondo neutro, senza accessori (borse, parabrezza, portapacchi, bauletto ecc.), anche se di serie. Per tutti i mezzi sono richieste anche 1 foto del numero di telaio (che deve essere leggibile)ed 1 foto a circa un metro di distanza, utile a individuare la zona dove il numero è posizionato. Scrivere sul retro di ogni foto cognome, nome e tipo di moto con penna biro e non con pennarello.
Ps per le foto si consiglio di farle su fondo chiaro ed uniforme, senza quindi finestre dietro o altro tipo battiscopa, righini ecc
Allegare la quota di iscrizione di Euro 35,00 (trentacinque/00) o mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla
F.M.I. n. XXXXXXXXXXXXX della Banca XXXXXXXXXXXXX
oppure mediante c/c postale n. 29889037 (allegare in originale la parte del bollettino con dicitura “ricevuta di
versamento”).
Inviare in busta chiusa all’esaminatore regionale quindi:
– richiesta di iscrizione al registro storico F.M.I.
– n. 13 foto a colori
– quota di iscrizione (assegno circolare o ricevuta di versamento)
– fotocopia del libretto di circolazione
– fotocopia della tessera socio F.M.I.
Consiglio di allegare anche una semplice lettera di presentazione che non fa mai male.
L’esaminatore, dopo aver visionato il tutto, se ritiene che sia iscrivibile, redige una breve relazione e invia il tutto circa una volta al mese alla F.M.I. di Roma.
A Roma, una Commissione Moto d’Epoca che si riunisce circa una volta ogni 2 mesi, valuta la tua domanda avvalendosi, se necessario, di Registri di Marca e di esperti di specifici settori (come già avviene per il Registro), la Commissione Moto d’Epoca esprime in quella sede il suo giudizio positivo o negativo e dopo circa 10 giorni arriva all’indirizzo del richiedente o la foto plastificata recante sul retro le caratteristiche del mezzo oltre, ma non è obbligatorio il nome del proprietario, oppure la lettera nella quale viene riportato il giudizio negativo con le motivazione dello stesso.
Tempo per la conclusione della pratica 4 – 5 mesi.
Iscritta la vespa nel registro storico A.S.I. oppure F.M.I., è possibile stipulare una polizza assicurativa particolare.
L’A.S.I., al momento, non ha convenzioni con nessuna compagnia assicurativa.
La Federazione Motociclistica Italiana propone a tutti i Tesserati proprietari di motociclette iscritte al Registro Storico FMI una Polizza di Assicurazione agevolata(link), interessante e decisamente competitiva nei costi, messa a punto in stretta collaborazione con Marsh, broker assicurativo di primaria importanza, è possibile stipulare polizze agevolate, anche per più veicoli, è possibile assicurare le moto targate che sono in attesa di essere iscritte al Registro Storico F.M.I., in caso di incidente con tua colpa la Compagnia liquiderà il danno alla controparte rivalendosi poi nei tuoi confronti per un importo massimo pari al valore della franchigia. I ciclomotori non possono usufruire di questa possibilità, per assicurarli è quindi necessario attendere l’avvenuta iscrizione presso il Registro Storico della FMI.
Sempre con maggior frequenza molte compagnie assicurative stipulino polizze agevolate ai veicoli storici (di oltre vent’anni) iscritti all’A.S.I. oppure alla F.M.I..
Per quanto concerne il bollo o “tassa di possesso”, le moto immatricolate da oltre 30 anni pagano sempre un importo ridotto, quella immatricolate tra 20 e 30 anni sono oggetto di regole specifiche, spesso diverse Regione per Regione. In diversi casi, le Regioni riconoscono dei vantaggi economici alle motociclette iscritte al Registro Storico, in questo caso, la “tassa di possesso” (con pagamento obbligatorio a scadenze fisse) si trasforma in “tassa di circolazione” (da pagare solo quando si decide di utilizzare il mezzo). L’importo della “tassa di circolazione” varia da regione a regione(mediamente 12 euro) ed è riportato nel seguente link alla voce “Bollo regione per regione” per maggiori info sul numero di conto contattare l’ufficio regionale competente, le sedi ACI, l’agenzia per le entrate o gli uffici della Motorizzazione Civile.
Esistono però degli svantaggi che colpiscono i possessori di veicoli iscritti ad un registro storico dati codice della strada, infatti, il codice della strada all’articolo 60 comma 1, considera appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico, per essi all’articolo 80 comma 4, viene specificato che per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, (legge in corso di modifica nel 2012) il costo della revisione presso una officina abilitata si aggira sui 45-50€.
La revisione deve essere effettuata presso la Motorizzazione o presso un’officina autorizzata.
I controlli fatti in sede di revisione sono gli stessi che vengono eseguiti per le moto moderne ma, se si presenta il tesserino di iscrizione ad un Registro Storico, la revisione deve seguire criteri differenti, che rispettino i criteri di sicurezza stabiliti nel momento in cui la moto è stata costruita. Pertanto non si chiederanno prestazioni in frenata corrispondenti a quelle di oggi, ma conformi a quanto possibile al momento della costruzione. Stessa cosa per le parabole luminose e per le altre parti del mezzo.
L’A.S.I. come la F.M.I. stanno lavorando presso i Ministeri per giungere ad una revisione quadriennale.
Per quanto riguarda il bollo, viene riportato di seguito un estratto della normativa disposta dal MINISTERO DELLE ENTRATE
LE AUTO E LE MOTO STORICHE FRA 20 E 30 ANNI
I benefici indicati per le auto “anziane” nel paragrafo precedente si applicano con le stesse modalità nei riguardi dei veicoli che abbiano compiuto vent’anni e che abbiano i requisiti per essere considerati di particolare interesse storico e collezionistico. Si considerano tali i veicoli costruiti specificamente per le competizioni, quelli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre, ed infine i veicoli che rivestono un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. A differenza dei veicoli con almeno 30 anni, il beneficio in questo caso non spetta automaticamente, ma solo se vi è stata, da parte dell’apposito Ente associativo riconosciuto dalla legge (ASI – Automotoclub Storico Italiano), la preventiva determinazione che individui quali sono i veicoli di particolare interesse storico e collezionistico. I motoveicoli possono essere individuati anche dalla FMI (Federazione Motociclistica Italiana).Se i veicoli in questione sono messi in circolazione su strade pubbliche, essi sono tenuti al pagamento di una tassa forfetaria dovuta in misura fissa (indipendentemente dalla potenza del motore) a titolo di tassa di circolazione. Il pagamento può effettuarsi, senza sanzioni, in qualsiasi mese dell’anno, purché anteriormente alla messa in circolazione del veicolo su strade pubbliche ed ha scadenza sempre e comunque il 31 dicembre dell’anno in cui è stato pagato.
Per i veicoli “ultraventennali” appartenenti a soggetti residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non circolanti. In Lombardia, inoltre, la riduzione è subordinata all’osservanza di particolari condizioni (articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono regole speciali per la scadenza di pagamento. Nel settore delle auto e delle moto storiche le singole Regioni potrebbero seguire prassi difformi.
La tassa annuale è pari a:
per i motoveicoli
€ 10,33 su tutto il territorio nazionale
€ 11,36 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
€ 11,15 per le Marche
€ 11,05 per il Molise
€ 20,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
€ 25,00 per la Toscana
per gli autoveicoli
€ 25,82 su tutto il territorio nazionale
€ 28,40 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
€ 27,88 per le Marche
€ 27,62 per il Molise
€ 30,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
€ 60,00 per la Toscana
I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica se non circolante:
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria, essa è dovuta per l’intera annualità (gennaio / dicembre) e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Per i veicoli “ultraventennali” appartenenti a soggetti residenti in Toscana o in Lombardia, la tassa forfetaria annuale è dovuta ugualmente anche per i veicoli non circolanti. In Lombardia, inoltre, la riduzione è subordinata all’osservanza di particolari condizioni (articolo 48 legge regionale n. 10 del 14 luglio 2003) e valgono regole speciali per la scadenza di pagamento. Nel settore delle auto e delle moto storiche le singole Regioni potrebbero seguire prassi difformi.
€ 11,36 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
€ 11,15 per le Marche
€ 11,05 per il Molise
€ 20,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
€ 25,00 per la Toscana
per gli autoveicoli
€ 28,40 per il Veneto, la Calabria, la Campania e l’Abruzzo
€ 27,88 per le Marche
€ 27,62 per il Molise
€ 30,00 per il Piemonte, la Puglia e la Lombardia
€ 60,00 per la Toscana
l’esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).
Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria, essa è dovuta per l’intera annualità (gennaio / dicembre) e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.
Questa tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.
Viene riportato inoltre uno stralcio del Codice Della Strada
DEFINIZIONE MOTO D’EPOCA
Art. 60 “Nuovo codice della strada”, decreto legisl. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni.
TITOLO III – DEI VEICOLI
Capo I – DEI VEICOLI IN GENERALE
Art. 60. Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico.
1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca, nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38 se si tratta di autoveicoli, o da euro 34,98 a euro 143,19 se si tratta di motoveicoli.
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(1) Comma sostituito dalla legge n. 214 del 1° agosto 2003, di conv. del decreto-legge n. 151/2003.
Art. 80. Revisioni
4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell’anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente.
2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A. perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati, ai fini della salvaguardia delle originarie caratteristiche tecniche specifiche della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti, nei dispositivi e negli equipaggiamenti alle vigenti prescrizioni stabilite per l’ammissione alla circolazione. Tali veicoli sono iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento per i trasporti terrestri.
3. I veicoli d’epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni:
a) la loro circolazione può essere consentita soltanto in occasione di apposite manifestazioni o raduni autorizzati, limitatamente all’ambito della località e degli itinerari di svolgimento delle manifestazioni o raduni. All’uopo i veicoli, per poter circolare, devono essere provvisti di una particolare autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri nella cui circoscrizione è compresa la località sede della manifestazione o del raduno ed al quale sia stato preventivamente presentato, da parte dell’ente organizzatore, l’elenco particolareggiato dei veicoli partecipanti. Nella autorizzazione sono indicati la validità della stessa, i percorsi stabiliti e la velocità massima consentita in relazione alla garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo;
b) il trasferimento di proprietà degli stessi deve essere comunicato al Dipartimento per i trasporti terrestri, per l’aggiornamento dell’elenco di cui al comma 2.
4. Rientrano nella categoria dei motoveicoli e autoveicoli di interesse storico e collezionistico tutti quelli di cui risulti l’iscrizione in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI. (1)
5. I veicoli di interesse storico o collezionistico possono circolare sulle strade purché posseggano i requisiti previsti per questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento.
6. Chiunque circola con veicoli d’epoca senza l’autorizzazione prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 71,05 a euro 286,38 se si tratta di autoveicoli, o da euro 34,98 a euro 143,19 se si tratta di motoveicoli.
5. Gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., anche su segnalazione degli organi di polizia stradale di cui all’art. 12, qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di sicurezza, rumorosità ed inquinamento prescritti, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di singoli veicoli.
6. I decreti contenenti la disciplina relativa alla revisione limitata al controllo dell’inquinamento acustico ed atmosferico sono emanati sentito il Ministero dell’ambiente.
Quindi ricapitolando, a conti fatti, dal secondo anno di iscrizione ad un registro storico si pagherebbero mediamente:
ASI:
130€ di motoclub
130€ di assicurazione
45€ revisione
12€ bollo
FMI:
50€ di motoclub
130€ di assicurazione
45€ revisione
12€ bollo
Insieme all’iscrizione al registro storico è possibile richiedere il CERTIFICATO DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE (C.C.T.).
Il C.C.T. è utile per procedere alla reimmatricolazione dei mezzi non più in possesso di targa o di libretto, ma dei quali si conoscano dati sufficienti per poter richiedere un estratto cronologico.
Attenzione, il Certificato delle Caratteristiche Tecniche è uno dei documenti richiesti dal Ministero dei Trasporti per la reimmatricolazione. Esso tuttavia non costituisce da solo il titolo per accedere alla reimmatricolazione, che avviene ad insindacabile giudizio della Motorizzazione Civile delle diverse province italiane.
Pertanto, prima di iniziare la procedura, si consiglia di contattare la Motorizzazione per verificare se la reimmatricolazione è possibile.
L’utente deve essere in possesso della tessera FMI di tipo “Federale” valida per l’anno in corso. Il C.C.T. può essere richiesto solo per moto iscritte al Registro Storico; le richieste di iscrizione al Registro Storico e di rilascio del C.C.T. possono essere inoltrate anche contemporaneamente; le due pratiche comportano la compilazione di due moduli differenti e il pagamento delle due quote, Euro 50,00 per il C.C.T. e Euro 35,00 per l’iscrizione al Registro Storico. Se si tratta di una moto già iscritta al Registro Storico FMI, è richiesta la fotocopia del tesserino di iscrizione (certificazione di conformità storico-tecnica).
Il modulo di richiesta è scaricabile da questo sito nella pagina “MOTO D’EPOCA” – “REGISTRO STORICO E CCT”; al modulo compilato devono essere allegate le foto richieste (nel caso di iscrizione contemporanea al Registro, la richiesta dei dati e delle foto è duplice, come riportato sui moduli).
Per il rilascio del C.C.T. l’utente deve contattare l’esaminatore Registro Storico della sua regione (vedi su questo sito “ELENCO ESAMINATORI REGISTRO STORICO” nella pagina “MOTO D’EPOCA” – “REGISTRO STORICO E CCT”), concordare con lui la “visita” della moto e in tale occasione consegnare la documentazione richiesta.
PS causa continue modifiche all’interno del sito della FMI i link potrebbero essere stati modificati è sempre consigliabile quindi cercare i vari documenti e le pagine direttamente partendo dal sito della FMI, oppure contattarci al vespa club per avere indicazioni in merito.